ASSUNZIONI
Disponibilità all’attivazione di contratti di lavoro o comunicazione di contratti di lavoro già attivati e avviati:
DD 522 - DG 11 del 08/10/2021
DD 522 Allegato 1 Elenco imprese (decreto di rettifica)
DD 522 Allegato A Schema di convenzione.pdf
DD 522 Allegato B Convenzione per tirocini
DD 522 Allegato C Incentivo imprese
DD 522 Allegato D Nota operativa per le imprese
Le imprese dovranno:
- Ricevere l’atto di concessione sottoscritto digitalmente dalla Amministrazione regionale
Per il riconoscimento degli incentivi all’assunzione si precisa che:
- Il costo totale dell’incentivo per l’assunzione è pari ad euro 5.000,00 per i contratti a tempo indeterminato, con obbligo al mantenimento del lavoratore nell’organico aziendale con contratto di lavoro a tempo indeterminato rientrante nel CCNL di categoria, per un periodo non inferiore ai 24 mesi dalla stipula del contratto.
- Al fine di coordinare quanto previsto dall’Avviso pubblico con le misure di cui alla Legge n. 96 del 9 agosto 2018 e ai DPCM intervenuti per l’emergenza COVID, nel caso di contratti di lavoro a tempo determinato è riconosciuto all’impresa che opera l’assunzione un incentivo di € 2.500,00.
- Il contratto di lavoro stipulato dovrà prevedere un orario settimanale pari o superiore al 75% dell'orario settimanale stabilito come ordinario dal CCNL di riferimento. L'incentivo verrà liquidato in un’unica soluzione, a seguito della trasmissione della richiesta formale di erogazione.
- La richiesta di finanziamento, da formularsi solo successivamente alla sottoscrizione dell’atto di concessione, dovrà essere indirizzata a Sviluppo Campania S.p.A. e, per conoscenza, al Responsabile di Obiettivo Operativo (D.G. per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili) all’indirizzo pec:
progettojava@pec.regione.campania.it, unitamente alla trasmissione del contratto di assunzione e dell’UNILAV.
- L'erogazione è sempre condizionata agli esiti delle verifiche di gestione, eseguite in conformità con quanto prescritto dall’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché alla verifica del rispetto degli obblighi assunzionali.
- Il Beneficiario-Impresa è tenuto ad effettuare la restituzione dell’importo ricevuto laddove in sede di verifica del requisito di mantenimento si dovesse ravvisare l’avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro per cause imputabili al datore di lavoro (es. licenziamento).
- Tale restituzione potrà essere richiesta sino alla data di conclusione delle attività, intendendosi per tale la scadenza dei 24 mesi dalla data di assunzione dei destinatari in caso di contratto a tempo indeterminato, ovvero dei 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato.